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Videosorveglianza sui luoghi di lavoro: quando è possibile e quali sono le condizioni cui attenersi

Servizio di sorveglianza attiva BOR
Servizio di sorveglianza attiva BOR

L’installazione e l’attivazione di impianti audiovisivi dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori è prevista previo accordo con il sindacato aziendale oppure, dove non fosse possibile raggiungere l’accordo, l’autorizzazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

L’art. 4 della legge n. 300/1970 autorizza l’installazione e l’attivazione di impianti audiovisivi:

  • per esigenze organizzative e produttive dell’azienda,
  • per sicurezza del lavoro,
  • per la tutela del patrimonio aziendale.

Non è consentita l’installazione dell’impianto per la violazione degli obblighi contrattuali del lavoratore. Pertanto il datore di lavoro che installa l’impianto audiovisivo per controllare che i dipendenti adempiano gli obblighi contrattuali incorre nelle sanzioni previste dalla Sentenza n. 22148 dell’8 Aprile 2017, che stabilisce che i dati raccolti non possono essere utilizzati per provare l’inadempimento contrattuale. L’eventuale licenziamento che ne dovesse derivare è quindi illegittimo.

Il datore di lavoro che installa un impianto di videosorveglianza è tenuto ad informare i dipendenti, segnalando la presenza delle videocamere con appositi cartelli.

Per poter installare l’impianto audiovisivo non è sufficiente la nota di consenso dei dipendenti, ma è necessario l’accordo sindacale o, in assenza, l’autorizzazione dell’INL.

Non è possibile installare videocamere nei luoghi adibiti al godimento della pausa e del pranzo e in tutti gli altri casi in cui la presenza dei dispositivi lede la riservatezza dei lavoratori.

Il datore di lavoro è tenuto alla nomina di un incaricato per la gestione dei dati registrati dall’impianto, che non possono essere conservati per più di 24/48 ore, salvo particolari esigenze. Non possono essere diffusi e esibiti.

In considerazione dell’idoneità degli impianti a ledere la riservatezza dei lavoratori, è richiesto l’accordo sindacale o l’autorizzazione dell’INL per l’installazione delle videocamere anche se si ha intenzione di lasciarle inattive.

Il datore di lavoro che non ottempera a queste disposizioni incorre in sanzioni consistenti in multe e arresto. La multa prevista va da € 154,00 a € 1549,00, l’arresto da 15gg a 1 anno.

Non è richiesto l’accordo o l’autorizzazione dell’INL per l’installazione dell’impianto audiovisivo per aziende senza dipendenti. Tutte le aziende che contano un solo dipendente o lavoratori stagionali, sono tenute a presentare comunque istanza all’INL per l’installazione e l’attivazione dell’impianto.

Finché non si possiede l’autorizzazione non è possibile installare l’impianto. L’autorizzazione è subordinata a presentazione di istanza presso l’ufficio territoriale dove trova sede l’azienda e a eventuale sopralluogo da parte degli organi competenti.

Se questo articolo ti è stato utile condividilo o aggiungi un commento che testimoni la tua esperienza. Se invece desideri informazioni più dettagliate su un impianto audiovisivo controllato da remoto per la tua azienda, contattaci e richiedi una consulenza gratuita

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L’art. 4 della legge n. 300/1970 autorizza l’installazione e l’attivazione di impianti audiovisivi:

  • per esigenze organizzative e produttive dell’azienda,
  • per sicurezza del lavoro,
  • per la tutela del patrimonio aziendale.

Non è consentita l’installazione dell’impianto per la violazione degli obblighi contrattuali del lavoratore. Pertanto il datore di lavoro che installa l’impianto audiovisivo per controllare che i dipendenti adempiano gli obblighi contrattuali incorre nelle sanzioni previste dalla Sentenza n. 22148 dell’8 Aprile 2017, che stabilisce che i dati raccolti non possono essere utilizzati per provare l’inadempimento contrattuale. L’eventuale licenziamento che ne dovesse derivare è quindi illegittimo.

Il datore di lavoro che installa un impianto di videosorveglianza è tenuto ad informare i dipendenti, segnalando la presenza delle videocamere con appositi cartelli.

Per poter installare l’impianto audiovisivo non è sufficiente la nota di consenso dei dipendenti, ma è necessario l’accordo sindacale o, in assenza, l’autorizzazione dell’INL.

Non è possibile installare videocamere nei luoghi adibiti al godimento della pausa e del pranzo e in tutti gli altri casi in cui la presenza dei dispositivi lede la riservatezza dei lavoratori.

Il datore di lavoro è tenuto alla nomina di un incaricato per la gestione dei dati registrati dall’impianto, che non possono essere conservati per più di 24/48 ore, salvo particolari esigenze. Non possono essere diffusi e esibiti.

In considerazione dell’idoneità degli impianti a ledere la riservatezza dei lavoratori, è richiesto l’accordo sindacale o l’autorizzazione dell’INL per l’installazione delle videocamere anche se si ha intenzione di lasciarle inattive.

Il datore di lavoro che non ottempera a queste disposizioni incorre in sanzioni consistenti in multe e arresto. La multa prevista va da € 154,00 a € 1549,00, l’arresto da 15gg a 1 anno.

Non è richiesto l’accordo o l’autorizzazione dell’INL per l’installazione dell’impianto audiovisivo per aziende senza dipendenti. Tutte le aziende che contano un solo dipendente o lavoratori stagionali, sono tenute a presentare comunque istanza all’INL per l’installazione e l’attivazione dell’impianto.

Finché non si possiede l’autorizzazione non è possibile installare l’impianto. L’autorizzazione è subordinata a presentazione di istanza presso l’ufficio territoriale dove trova sede l’azienda e a eventuale sopralluogo da parte degli organi competenti.

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