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Telecamere in ufficio: quando sono ammesse e cosa rischia il lavoratore

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Telecamere in ufficio: quando sono ammesse e cosa rischia il lavoratore

Il comma 1 dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori stabilisce che gli impianti audiovisivi, dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere impiegati per la tutela del patrimonio e dell’organizzazione aziendale, a patto che vi sia un preventivo accordo con i sindacati aziendali o si possegga l’autorizzazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

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Questo significa che prima di poter installare un impianto di videosorveglianza per esigenze organizzative, produttive e di sicurezza dell’azienda, il datore di lavoro deve ottenere l’accordo con i sindacati o in assenza, l’autorizzazione dell’Ispettorato.

Non è sufficiente aver informato i lavoratori della presenza delle telecamere, per procedere con l’installazione dell’impianto di videosorveglianza!

Cosa rischia il datore di lavoro che installa l’impianto di videosorveglianza senza avere l’autorizzazione

Nel caso il datore di lavoro provveda all’installazione di un impianto di videosorveglianza senza l’autorizzazione può essere condannato con una multa di 1.550,00 € e l’arresto da 15gg a un anno.

Lo statuto dei lavoratori tutela la riservatezza dei luoghi di lavoro, ma nel corso degli anni sono state necessarie delle modifiche e integrazioni in risposta alle esigenze organizzative e produttive delle aziende.

Di principio sappiamo che la videosorveglianza per controllare i lavoratori è illegale, è lecito invece il controllo indiretto rivolto a tutelare il patrimonio, l’organizzazione aziendale e la sicurezza dei luoghi di lavoro.

Questo significa che la registrazione casuale dell’inadempienza del lavoratore è ammessa ed è utilizzabile ai fini disciplinari in sede giudiziaria, quando proviene dagli impianti installati a tutela del patrimonio o della sicurezza dei lavoratori, sempre a condizione che si possegga l’accordo dei sindacati o l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.

In assenza di accordo il licenziamento del lavoratore può essere richiesto in giudizio solo con prove documentali e testimonianze.

La sentenza n. 22148 dell’8 aprile 2017 della Cassazione stabilisce che il datore di lavoro senza accordo dei sindacati o autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, può installare l’impianto di videosorveglianza solo all’esterno dei luoghi di lavoro, come misura di tutela del patrimonio aziendale per prevenire o documentare sinistri e anomalie contro il patrimonio, l’organizzazione e la sfera giuridica dell’azienda, non per documentare inadempimenti professionali dei lavoratori.

Quando sono ammesse le telecamere in ufficio

La Corte di Cassazione con sentenza n. 4367/18 stabilisce invece che se il datore di lavoro ha il sospetto che un suo lavoratore ha comportamenti infedeli, che arrechi danni alla merce o rubi la merce, può installare l’impianto di videosorveglianza anche se non possiede l’accordo dei sindacati o l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, per controlli difensivi del patrimonio aziendale.

Le immagini registrate dall’impianto audiovisivo, che ritraggono il lavoratore mentre ruba, possono essere esibite in giudizio, nel processo penale.

Riportiamo il caso della lavoratrice che, ricorsa in appello contro la sentenza che la condannava a sei mesi di carcere, dopo che il suo datore di lavoro ne aveva ripreso l’attività ai danni della merce presente in gelateria, è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a scontare tre mesi di reclusione.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, in quanto secondo la sentenza n. 4367/18, il datore di lavoro può esercitare i controlli a beneficio del patrimonio aziendale, messo a rischio da comportamenti infedeli.

Fai clic qui per sapere come è punito il furto sul posto di lavoro.

Se ti è stato utile questo articolo condividilo con i tuoi contatti. Se invece desideri informazioni più dettagliate sull’esclusivo servizio di portierato e guardiania virtuale che svolgiamo in Tele-presenza, contattaci e richiedi una consulenza gratuita.

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Telecamere in ufficio: quando sono ammesse e cosa rischia il lavoratore
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Telecamere in ufficio: quando sono ammesse e cosa rischia il lavoratore
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La Corte di Cassazione con sentenza n. 4367/18 stabilisce che, se ha il sospetto che un suo lavoratore ha comportamenti infedeli, che arrechi danni alla merce o rubi la merce, il datore di lavoro può installare l’impianto di videosorveglianza anche se non possiede l’accordo dei sindacati o l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, per controlli difensivi del patrimonio aziendale.
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Non è sufficiente aver informato i lavoratori della presenza delle telecamere, per procedere con l’installazione dell’impianto di videosorveglianza!

Cosa rischia il datore di lavoro che installa l’impianto di videosorveglianza senza avere l’autorizzazione

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Di principio sappiamo che la videosorveglianza per controllare i lavoratori è illegale, è lecito invece il controllo indiretto rivolto a tutelare il patrimonio, l’organizzazione aziendale e la sicurezza dei luoghi di lavoro.

Questo significa che la registrazione casuale dell’inadempienza del lavoratore è ammessa ed è utilizzabile ai fini disciplinari in sede giudiziaria, quando proviene dagli impianti installati a tutela del patrimonio o della sicurezza dei lavoratori, sempre a condizione che si possegga l’accordo dei sindacati o l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.

In assenza di accordo il licenziamento del lavoratore può essere richiesto in giudizio solo con prove documentali e testimonianze.

La sentenza n. 22148 dell’8 aprile 2017 della Cassazione stabilisce che il datore di lavoro senza accordo dei sindacati o autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, può installare l’impianto di videosorveglianza solo all’esterno dei luoghi di lavoro, come misura di tutela del patrimonio aziendale per prevenire o documentare sinistri e anomalie contro il patrimonio, l’organizzazione e la sfera giuridica dell’azienda, non per documentare inadempimenti professionali dei lavoratori.

Quando sono ammesse le telecamere in ufficio

La Corte di Cassazione con sentenza n. 4367/18 stabilisce invece che se il datore di lavoro ha il sospetto che un suo lavoratore ha comportamenti infedeli, che arrechi danni alla merce o rubi la merce, può installare l’impianto di videosorveglianza anche se non possiede l’accordo dei sindacati o l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, per controlli difensivi del patrimonio aziendale.

Le immagini registrate dall’impianto audiovisivo, che ritraggono il lavoratore mentre ruba, possono essere esibite in giudizio, nel processo penale.

Riportiamo il caso della lavoratrice che, ricorsa in appello contro la sentenza che la condannava a sei mesi di carcere, dopo che il suo datore di lavoro ne aveva ripreso l’attività ai danni della merce presente in gelateria, è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a scontare tre mesi di reclusione.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, in quanto secondo la sentenza n. 4367/18, il datore di lavoro può esercitare i controlli a beneficio del patrimonio aziendale, messo a rischio da comportamenti infedeli.

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Se ti è stato utile questo articolo condividilo con i tuoi contatti. Se invece desideri informazioni più dettagliate sull’esclusivo servizio di portierato e guardiania virtuale che svolgiamo in Tele-presenza, contattaci e richiedi una consulenza gratuita.

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