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Nuova legge sulla legittima difesa

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Nuova legge sulla legittima difesa

Approvata la legge n. 36 del 26 aprile 2019 sulla legittima difesa, che introduce importanti rettifiche agli articoli del codice penale, codice di procedura penale e codice civile che, nel corso degli ultimi mesi soprattutto, in concomitanza con il succedersi di casi di furto finiti male per i malviventi, hanno suscitato accese discussioni tra le varie rappresentanze politiche e l’opinione pubblica sul principio della proporzionalità dell’offesa e la discrezionalità del giudice nel valutare lo stato di eccesso colposo.

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La legge contiene nove articoli che nello specifico apportano rettifiche agli art 52, 55, 164, 614, 624-bis, 628 del codice penale, l’art 2044 sulla legittima difesa del codice civile e 132-bis del codice di procedura penale.

La nuova legge considera sempre sussistente il rapporto di proporzionalità dell’offesa, pertanto è sempre legittima la difesa esercitata da chi, nel proprio domicilio o nella propria attività commerciale, professionale o imprenditoriale, respinge un’intrusione esercitata con violenza o con uso di armi contro sé stesso o i propri cari da estranei.

Colui che agisce in difesa di sé stesso o dei membri della sua famiglia in stato di grave turbamento non è punibile, anche se occorre l’eccesso colposo.

Puoi fare click qui per leggere un precedente articolo, in cui vengono sviluppate le problematiche legate alla gestione dello stato di turbamento, dal quale in precedenza dipendeva una controversia sulla discrezionalità del giudice nel giudicare la punibilità o la non punibilità del soggetto che respinge l’intrusione.

La nuova legge sulla legittima difesa tuttavia sembra già aver suscitato discussioni.

In particolare l’affermazione per cui: è sempre proporzionata l’offesa recata con un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo a difendere la propria o altrui incolumità, i beni propri o altrui quando l’intruso continua nel suo intento e persiste lo stato di pericolo di aggressione.

La discussione nasce dall’indicazione dell’arma legittimamente detenuta come elemento necessario per respingere l’offesa. Il dubbio è il seguente: se la vittima usa un’arma non detenuta legalmente sarà ritenuto colpevole di omicidio volontario?

È chiaro che prima che la nuova legge diventi perfettamente funzionale, passeranno diversi mesi e forse anche anni e occorrerà l’applicazione di specialisti che grazie alle sentenze metteranno a punto rettifiche che contemplano e regolano tutti i casi.

Nel frattempo il testo che è stato approvato rappresenta già un “punto di partenza” e soprattutto un monito per i malintenzionati, che prima di introdursi in un’abitazione, un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale dovranno valutare bene le conseguenze che potrebbero subire dal loro agire.

Se ti è piaciuto questo articolo, aggiungi un commento, scrivi una recensione o condividilo con i tuoi contatti. Se invece desideri informazioni più dettagliate sull’innovativo servizio di portierato e guardiania virtuale che svolgiamo in Tele-presenza per la tua azienda o abitazione, contattaci e richiedi una consulenza gratuita.

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La nuova legge considera sempre sussistente il rapporto di proporzionalità dell’offesa, pertanto è sempre legittima la difesa esercitata da chi, nel proprio domicilio o nella propria attività commerciale, professionale o imprenditoriale, respinge un’intrusione esercitata con violenza o con uso di armi contro sé stesso o i propri cari da estranei.

Colui che agisce in difesa di sé stesso o dei membri della sua famiglia in stato di grave turbamento non è punibile, anche se occorre l’eccesso colposo.

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La nuova legge sulla legittima difesa tuttavia sembra già aver suscitato discussioni.

In particolare l’affermazione per cui: è sempre proporzionata l’offesa recata con un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo a difendere la propria o altrui incolumità, i beni propri o altrui quando l’intruso continua nel suo intento e persiste lo stato di pericolo di aggressione.

La discussione nasce dall’indicazione dell’arma legittimamente detenuta come elemento necessario per respingere l’offesa. Il dubbio è il seguente: se la vittima usa un’arma non detenuta legalmente sarà ritenuto colpevole di omicidio volontario?

È chiaro che prima che la nuova legge diventi perfettamente funzionale, passeranno diversi mesi e forse anche anni e occorrerà l’applicazione di specialisti che grazie alle sentenze metteranno a punto rettifiche che contemplano e regolano tutti i casi.

Nel frattempo il testo che è stato approvato rappresenta già un “punto di partenza” e soprattutto un monito per i malintenzionati, che prima di introdursi in un’abitazione, un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale dovranno valutare bene le conseguenze che potrebbero subire dal loro agire.

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