Chi non segnala adeguatamente la presenza di un impianto audio visivo è punito con sanzione amministrativa, il cui importo varia da un minimo di € 2.500,00 fino a un massimo di € 36.000,00.
Il decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, in materia di protezione dei dati personali, ha abrogato l’art. 13 D. Lgs. 196/2003, pertanto anche l’attività di registrazione immagini deve essere esercitata nel rispetto della nuova disciplina e opportunamente segnalata con cartelli di avvertimento al pubblico di primo e secondo livello, accessibili e di facile comprensione.
Puoi installare un impianto di videosorveglianza per prevenire reati a condizione che l’interessato sia informato della presenza di apparecchiature destinate alla registrazione delle immagini, mediante un modello di cartello che non faccia più riferimento all’art. 13 D. Lgs. 196/2003.
La normativa europea dispone che gli interessati debbano essere consapevoli del fatto che è in funzione un sistema di videosorveglianza. Il Titolare del trattamento è quindi obbligato a produrre un segnale di primo livello, ben visibile agli occhi dell’interessato in modo che possa vederlo prima di entrare nell’area sorvegliata, e un’informativa di secondo livello per l’approfondimento.
Il segnale di primo livello deve contenere informazioni specifiche riguardanti la titolarità e la finalità del trattamento dei dati e l’eventuale trasmissione a terzi, corredate da icone che facciano riferimento alla telecamera, alla durata di conservazione delle registrazioni, al collegamento con le forze dell’ordine.
In calce vanno indicati i diritti dell’interessato e le fonti dove reperire le informazioni di secondo livello, che dovrebbero essere facilmente disponibili sia in formato cartaceo sia in digitale sotto forma di link o QR code.
Fai clic qui per approfondire l’argomento.
La videosorveglianza e tutte le attività che ne derivano sono lecite a patto che il titolare del trattamento dei dati informi l’interessato della presenza di apparecchiature di un impianto audio visivo e della possibilità di essere registrato con una segnaletica redatta secondo le nuove linee guida. In assenza di comunicazioni l’interessato può supporre che non è prevista attività di registrazione delle immagini ma solo il monitoraggio in tempo reale.
L’attività di registrazione è consentita dalla legge a condizione che le immagini vengano conservate per massimo 72 ore. In tutti i casi in cui c’è necessità di allungare il periodo di conservazione, bisogna farne richiesta con opportuna argomentazione delle ragioni. Fai clic qui per approfondire.
Il Garante della Privacy, con l’ordinanza n. 214 del 9 giugno 2022, ha condannato il Comune di Policarpo a versare una sanzione amministrativa di € 26.000,00 per aver segnalato la presenza dell’impianto di videosorveglianza con cartelli elaborati secondo il precedente quadro normativo, senza menzione dei diritti dell’interessato e del segnale di secondo livello, e per aver sanzionato il ricorrente appellandosi a immagini registrate due mesi prima.
Sempre più amministrazioni ricorrono all’installazione di impianti audio visivi per punire chi getta rifiuti per strada ma non tutti hanno adeguato i cartelli di videosorveglianza all’attuale quadro normativo in materia di protezione dei dati, pertanto rischiano di essere condannate dal Garante della Privacy.
Se anche tu hai un impianto di videosorveglianza per la prevenzione dei reati ricorda di segnalarne la presenza agli interessati con cartelli conformi alle attuali normative sulla privacy.
Scarica l’opuscolo in PDF.
Se ti è stato utile questo articolo condividilo con i tuoi contatti. Se invece desideri informazioni più dettagliate sull’esclusivo servizio di portierato e guardiania virtuale che svolgiamo in Tele-presenza, contattaci e richiedi una consulenza gratuita.
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La videosorveglianza e tutte le attività che ne derivano sono lecite a patto che il titolare del trattamento dei dati informi l’interessato della presenza di apparecchiature di un impianto audio visivo e della possibilità di essere registrato con una segnaletica redatta secondo le nuove linee guida. In assenza di comunicazioni l’interessato può supporre che non è prevista attività di registrazione delle immagini ma solo il monitoraggio in tempo reale.
L’attività di registrazione è consentita dalla legge a condizione che le immagini vengano conservate per massimo 72 ore. In tutti i casi in cui c’è necessità di allungare il periodo di conservazione, bisogna farne richiesta con opportuna argomentazione delle ragioni. Fai clic qui per approfondire.
Il Garante della Privacy, con l’ordinanza n. 214 del 9 giugno 2022, ha condannato il Comune di Policarpo a versare una sanzione amministrativa di € 26.000,00 per aver segnalato la presenza dell’impianto di videosorveglianza con cartelli elaborati secondo il precedente quadro normativo, senza menzione dei diritti dell’interessato e del segnale di secondo livello, e per aver sanzionato il ricorrente appellandosi a immagini registrate due mesi prima.
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Puoi installare un impianto di videosorveglianza per prevenire reati a condizione che l’interessato sia informato della presenza di apparecchiature destinate alla registrazione delle immagini, mediante un modello di cartello che non faccia più riferimento all’art. 13 D. Lgs. 196/2003.
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Il Garante della Privacy, con l’ordinanza n. 214 del 9 giugno 2022, ha condannato il Comune di Policarpo a versare una sanzione amministrativa di € 26.000,00 per aver segnalato la presenza dell’impianto di videosorveglianza con cartelli elaborati secondo il precedente quadro normativo, senza menzione dei diritti dell’interessato e del segnale di secondo livello, e per aver sanzionato il ricorrente appellandosi a immagini registrate due mesi prima.
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Se anche tu hai un impianto di videosorveglianza per la prevenzione dei reati ricorda di segnalarne la presenza agli interessati con cartelli conformi alle attuali normative sulla privacy.
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