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Conservazione delle immagini di videosorveglianza

per quanto tempo si possono conservare le immagini di videosorveglianza
Per quanto tempo si possono conservare le immagini di videosorveglianza?

Il Provvedimento del 2010, disposto dal Garante della Protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza, stabilisce che le immagini riprese da telecamere di videosorveglianza possono essere conservate fino a 24 ore, con deroga a 7 giorni qualora ricorra un elevato fattore di rischio.

L’attività di controllo per mezzo di videocamere è considerata invasiva e pertanto è sottoposta a diverse limitazioni che mirano a regolamentarne l’applicazione nei luoghi pubblici, aziende, istituzioni e aree di comune interesse al fine di salvaguardare la libertà degli individui di circolare senza veder violato il proprio diritto alla riservatezza.

In riferimento alla videosorveglianza sui luoghi di lavoro l’installazione e l’attivazione di impianti audiovisivi dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori è prevista previo accordo con il sindacato aziendale oppure, dove non fosse possibile raggiungere l’accordo, l’autorizzazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Leggi di più

E’ possibile estendere i tempi di conservazione delle immagini di videosorveglianza?

Considerata l’importanza della videosorveglianza per alcune tipologie di attività commerciali, quali gioiellerie, distributori di carburante, tabaccai, supermercati… per le quali rappresenta un valido strumento per l’identificazione degli autori di sopralluoghi legati a furti, atti vandalici e rapine, il Garante ha previsto la possibilità di richiedere, attraverso presentazione di istanza di verifica, l’estensione dei tempi di conservazione oltre 7 giorni.

Il Garante ha rimesso quindi al titolare del trattamento dei dati la valutazione dei tempi necessari alla conservazione delle immagini di videosorveglianza.

In conclusione: chiunque ritenga di dover conservare le immagini di videosorveglianza per l’identificazione degli autori di sopralluoghi legati a furti e rapine per un tempo superiore ai 7 giorni previsti dal punto 3.4 del provvedimento del 2010, può presentare istanza di estensione dei tempi di conservazione al Garante.

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L’attività di controllo per mezzo di videocamere è considerata invasiva e pertanto è sottoposta a diverse limitazioni che mirano a regolamentarne l’applicazione nei luoghi pubblici, aziende, istituzioni e aree di comune interesse al fine di salvaguardare la libertà degli individui di circolare senza veder violato il proprio diritto alla riservatezza.

In riferimento alla videosorveglianza sui luoghi di lavoro l’installazione e l’attivazione di impianti audiovisivi dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori è prevista previo accordo con il sindacato aziendale oppure, dove non fosse possibile raggiungere l’accordo, l’autorizzazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Leggi di più

E' possibile estendere i tempi di conservazione delle immagini di videosorveglianza?

Considerata l’importanza della videosorveglianza per alcune tipologie di attività commerciali, quali gioiellerie, distributori di carburante, tabaccai, supermercati… per le quali rappresenta un valido strumento per l’identificazione degli autori di sopralluoghi legati a furti, atti vandalici e rapine, il Garante ha previsto la possibilità di richiedere, attraverso presentazione di istanza di verifica, l’estensione dei tempi di conservazione oltre 7 giorni.

Il Garante ha rimesso quindi al titolare del trattamento dei dati la valutazione dei tempi necessari alla conservazione delle immagini di videosorveglianza.

In conclusione: chiunque ritenga di dover conservare le immagini di videosorveglianza per l’identificazione degli autori di sopralluoghi legati a furti e rapine per un tempo superiore ai 7 giorni previsti dal punto 3.4 del provvedimento del 2010, può presentare istanza di estensione dei tempi di conservazione al Garante.

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