La percezione della sicurezza residenziale si riduce progressivamente e spinge sempre più persone a scegliere di adottare misure di prevenzione e protezione per gestire adeguatamente i rischi ed evitare così di finire vittima di criminali senza scrupoli.
La videosorveglianza nel tempo si è evoluta e, grazie all’implementazione di tecnologie avanzate, è diventata proattiva. Da “sistema di sicurezza passivo” ha cambiato aspetto, diventando attiva.
Un tempo un impianto di videosorveglianza era composto da telecamere analogiche a circuito chiuso collegate ai DVR e consultabili in una sala dotata di PC e monitor. L’attività di registrazione delle immagini consentiva di individuare a posteriori i responsabili delle condotte abnormi.
Con l’avvento delle telecamere IP collegate al NVR, (leggi la differenza tra DVR e NVR) qualsiasi utente può controllare i flussi di dati generati dalle proprie telecamere direttamente dal proprio Smartphone, Tablet o PC in qualsiasi posto si trovi, a condizione di possedere una valida connessione Internet. In alcune tipologie di telecamere è presente l’audio bidirezionale e il titolare dell’impianto può interagire con gli intrusi in live…
Tuttavia la videosorveglianza proattiva non ha cambiato solo le regole dell’accesso ai dati ma anche quelle della gestione della privacy.
È necessario perciò, prima di scegliere il sistema che più si adatti alle nostre esigenze, comprendere bene alcuni aspetti caratteristici della videosorveglianza residenziale e della privacy.
In questo articolo facciamo luce sulle procedure da seguire per installare un sistema di videosorveglianza in un condominio, perché le cose cambiano radicalmente se c’è esigenza di sorvegliare un’area comune o una proprietà privata.
Come è regolata la Videosorveglianza delle Aree Comuni?
Quando l’impianto viene installato per tutelare l’interesse collettivo, le procedure e gli obblighi di privacy sono complessi, poiché riguardano il trattamento dei dati di tutti i residenti e dei visitatori.
Prima di installare un impianto idoneo a sorvegliare un’area comune: cancelli, viali e androni, occorre la delibera assembleare ottenuta con la maggioranza degli interessati. L’installazione non può essere decisa unilateralmente dall’Amministratore o da un singolo. È necessaria una delibera dell’Assemblea condominiale.
L’installazione delle telecamere deve avere una finalità legittima (es. prevenire furti) e il trattamento deve rispettare il principio di minimizzazione dei dati, pertanto il titolare del trattamento è l’amministratore e l’accesso ai filmati è strettamente limitato. Non può essere consentito a tutti i condòmini liberamente. La visione è autorizzata solo su richiesta specifica e motivata (es. denuncia di un furto o atto vandalico) e solo dall’Amministratore o da personale incaricato.
Le immagini vanno conservate per il tempo strettamente necessario allo scopo per cui sono state raccolte. Il Garante della Privacy raccomanda un periodo non superiore a 24-48 ore, estendibile al massimo a 7 giorni in casi eccezionali e motivati.
È obbligatorio affiggere i cartelli di avviso ben visibili in prossimità delle zone videosorvegliate, indicando chiaramente chi è il Titolare del trattamento. Chi non segnala adeguatamente la presenza di telecamere rischia sanzioni amministrative. Leggi di più.

Come è regolata la Videosorveglianza della Proprietà Privata (Ingresso, Balcone)
Quando un condomino decide di installare un impianto per tutelare la propria unità immobiliare, l’iter è molto più snello, ma con un vincolo fondamentale: il rispetto della riservatezza dei vicini.
Non è richiesta alcuna delibera assembleare. Il condomino può procedere autonomamente all’installazione senza richiedere alcuna autorizzazione all’Assemblea o all’Amministratore, con il solo vincolo da rispettare: l’impianto non deve riprendere aree condominiali comuni (viali, scale, androni, porte di altri appartamenti) né aree di proprietà di terzi. La visuale deve essere strettamente limitata alla porta d’ingresso dell’abitazione, al proprio balcone o al proprio zerbino.

Come si gestiscono i dati generati dalle telecamere di un impianto di videosorveglianza di una proprietà privata?
Se l’uso è esclusivamente personale (ossia, le riprese sono ristrette al proprio spazio e non diffuse), non si applica il GDPR. Il condomino installatore è il Titolare del Trattamento. Ha l’obbligo di segnalare la presenza delle telecamere agli interessati con cartelli conformi alle normative sulla Privacy, se la telecamera sconfina anche parzialmente su aree comuni o altrui. Il condomino diventa Titolare del Trattamento e deve rispettare tutti gli obblighi del GDPR, incluso i tempi stretti di conservazione, pena l’applicazione di sanzioni amministrative da parte del Garante.
- Informativa (Cartello di Avviso):
- Per l’Uso Strettamente Domestico: Non c’è l’obbligo formale di esporre il cartello.
- In Caso di Sconfino: c’è l’obbligo formale di esporre il cartello, pena l’applicazione di sanzioni amministrative.
- Conservazione: Non ci sono rigidi limiti temporali imposti dal Garante per l’uso domestico, ma vale sempre il principio di necessità.
Di seguito una tabella riepilogativa delle principali differenze per la gestione di un impianto per le aree comuni e per una proprietà privata.

L’evoluzione tecnologica ha trasformato la videosorveglianza, facendola passare da strumento passivo ad alleato proattivo per la sicurezza, ma questa evoluzione impone una profonda comprensione delle normative sulla privacy.
La differenza cruciale risiede nell’area da sorvegliare. Ogni scelta impiantistica deve bilanciare efficacemente la necessità di sicurezza con il diritto alla riservatezza dei vicini.
Se ti è piaciuto questo articolo, condividilo con i tuoi contatti e scarica il Vademecum che ti abbiamo preparato. Se desideri una consulenza gratuita per conoscere il grado di rischio a cui è esposta la tua proprietà, compila il modulo in tutte le sue parti e invialo. Entro 72 ore riceverai una chiamata da un nostro Security Expert!