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Chi è il responsabile dei danni delle cose in custodia

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Chi è il responsabile dei danni delle cose in custodia

In un precedente articolo abbiamo visto insieme chi è il responsabile del danno se l’antifurto non funziona. Fai clic qui per approfondire l’argomento.

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Riassumendo brevemente, in quell’occasione, ai fini della determinazione della misura del risarcimento, abbiamo considerato il peso che hanno nella valutazione della responsabilità del danno l’esperienza comune e il nesso causale.

La sentenza n. 2482 del 2018, della Corte di Cassazione della terza sezione civile, prende in esame la domanda di risarcimento per danni subiti a seguito di allagamento in occasione della tracimazione di acque meteoriche provenienti dai fondi limitrofi di proprietà di Enti pubblici.

Le Corti di merito avevano respinto la domanda avendo accertato la sussistenza del caso fortuito, mentre il giudice di legittimità ha cancellato la sentenza e rinviato la causa alla Corte di Appello di Messina.

La Corte di Cassazione nel formulare la sentenza ha tenuto conto non solo della responsabilità del custode, ma anche della condotta del danneggiato rispetto all’eccezionalità e l’imprevedibilità dell’evento e all’atteggiamento avverso a quanto previsto dall’art 2 della Costituzione, riguardo il dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà, in forza del quale se il danno può essere previsto devono essere adottate le normali cautele idonee a limitare gli aggravi per gli altri.

Chi è il responsabile dei danni delle cose in custodia

Il custode è responsabile oggettivamente, a prescindere dalla colpa e dalla diligenza nel sorvegliare il bene, perché esercitando il potere di fatto sulla cosa, può adottare le misure necessarie ad evitare danni dalla cosa custodita, che siano ragionevolmente prevedibili.

Il custode ha il controllo sulla cosa e possiede la capacità di evitare o eliminare i pericoli che derivano dalla cosa.

Il danno rilevante, di cui il custode è responsabile, prescinde dalle caratteristiche della cosa custodita. Se la cosa custodita per il suo intrinseco dinamismo partecipa alla produzione dell’evento dannoso, l’apporto concausale della condotta dell’uomo è assente. In altri casi le caratteristiche intrinseche della cosa custodita possono causare danno a prescindere dell’interazione dell’uomo.

L’art. 40 c.p. stabilisce che nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se l’evento dannoso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

In giudizio il danneggiato, in veste di attore che agisce per ottenere il risarcimento dei danni, deve provare il nesso causale tra le cose in custodia e l’evento lesivo, mentre il custode deve provare l’esistenza di un fattore esterno che possegga il carattere di eccezionalità e imprevedibilità che interrompa il nesso causale.

Cos’è il nesso causale

Il nesso causale può essere interpretato come la circostanza che favorisce l’evento, la causa da cui scaturisce, ovvero la condizione senza la quale non si sarebbe verificato.

L’art. 2051 del codice civile impone al danneggiato di provare il nesso causale fra la cosa custodita e l’evento lesivo, oltre all’esistenza della custodia. Il custode deve fornire la prova del caso fortuito o della forza maggiore, cioè provare che il danno si è verificato per l’esistenza di un fatto esterno imprevedibile ed eccezionale.

Qual è la differenza tra caso fortuito e forza maggiore

Il caso fortuito è ciò che non può prevedersi, mentre la forza maggiore è ciò che non si può evitare. La presenza dell’uno non esclude l’altro, anzi possono integrarsi ed escludere la responsabilità del custode per un evento dannoso considerato statisticamente fuori dal normale.

L’art. 2051 ai fini della valutazione del risarcimento dei danni tiene in seria considerazione anche l’atteggiamento del danneggiato, che deve dimostrarsi estraneo alla causazione dell’evento: anch’egli infatti potrebbe aver avuto un ruolo determinante nel verificarsi del danno, e va accertato.

Per cui se è vero che il custode ha la responsabilità di evitare danni cagionati dalla cosa custodita, e anche vero che il danneggiato entrando in contatto con la cosa, deve adottare le dovute cautele idonee ad evitare danni.

Chi è il custode

La figura del custode viene tradizionalmente associata ad una persona che sorveglia i beni, ma in senso più ampio può essere un Ente, un robot oppure una presenza virtuale che, avendo il controllo della cosa, fa in modo di evitare intrusioni, incendi, allagamenti e in generale sinistri e anomalie.

BOR ha rivoluzionato la tradizionale figura del custode sul posto! Grazie all’impiego di tecnologie e AI ha sviluppato un sistema di prevenzione rischi che funziona con un Custode Virtuale, un operatore connesso in live da una postazione della piattaforma tecnologica di proprietà di BOR.

Se ti è stato utile questo articolo condividilo con i tuoi contatti. Se invece desideri informazioni più dettagliate sull’esclusivo servizio di portierato e guardiania virtuale che svolgiamo in Tele-presenza, contattaci e richiedi una consulenza gratuita.

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Riassumendo brevemente, in quell’occasione, ai fini della determinazione della misura del risarcimento, abbiamo considerato il peso che hanno nella valutazione della responsabilità del danno l’esperienza comune e il nesso causale.

La sentenza n. 2482 del 2018, della Corte di Cassazione della terza sezione civile, prende in esame la domanda di risarcimento per danni subiti a seguito di allagamento in occasione della tracimazione di acque meteoriche provenienti dai fondi limitrofi di proprietà di Enti pubblici.

Le Corti di merito avevano respinto la domanda avendo accertato la sussistenza del caso fortuito, mentre il giudice di legittimità ha cancellato la sentenza e rinviato la causa alla Corte di Appello di Messina.

La Corte di Cassazione nel formulare la sentenza ha tenuto conto non solo della responsabilità del custode, ma anche della condotta del danneggiato rispetto all’eccezionalità e l’imprevedibilità dell’evento e all’atteggiamento avverso a quanto previsto dall’art 2 della Costituzione, riguardo il dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà, in forza del quale se il danno può essere previsto devono essere adottate le normali cautele idonee a limitare gli aggravi per gli altri.

Chi è il responsabile dei danni delle cose in custodia

Il custode è responsabile oggettivamente, a prescindere dalla colpa e dalla diligenza nel sorvegliare il bene, perché esercitando il potere di fatto sulla cosa, può adottare le misure necessarie ad evitare danni dalla cosa custodita, che siano ragionevolmente prevedibili.

Il custode ha il controllo sulla cosa e possiede la capacità di evitare o eliminare i pericoli che derivano dalla cosa.

Il danno rilevante, di cui il custode è responsabile, prescinde dalle caratteristiche della cosa custodita. Se la cosa custodita per il suo intrinseco dinamismo partecipa alla produzione dell’evento dannoso, l’apporto concausale della condotta dell’uomo è assente. In altri casi le caratteristiche intrinseche della cosa custodita possono causare danno a prescindere dell’interazione dell’uomo.

L’art. 40 c.p. stabilisce che nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se l’evento dannoso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

In giudizio il danneggiato, in veste di attore che agisce per ottenere il risarcimento dei danni, deve provare il nesso causale tra le cose in custodia e l’evento lesivo, mentre il custode deve provare l’esistenza di un fattore esterno che possegga il carattere di eccezionalità e imprevedibilità che interrompa il nesso causale.

Cos’è il nesso causale

Il nesso causale può essere interpretato come la circostanza che favorisce l’evento, la causa da cui scaturisce, ovvero la condizione senza la quale non si sarebbe verificato.

L’art. 2051 del codice civile impone al danneggiato di provare il nesso causale fra la cosa custodita e l’evento lesivo, oltre all’esistenza della custodia. Il custode deve fornire la prova del caso fortuito o della forza maggiore, cioè provare che il danno si è verificato per l’esistenza di un fatto esterno imprevedibile ed eccezionale.

Qual è la differenza tra caso fortuito e forza maggiore

Il caso fortuito è ciò che non può prevedersi, mentre la forza maggiore è ciò che non si può evitare. La presenza dell’uno non esclude l’altro, anzi possono integrarsi ed escludere la responsabilità del custode per un evento dannoso considerato statisticamente fuori dal normale.

L’art. 2051 ai fini della valutazione del risarcimento dei danni tiene in seria considerazione anche l’atteggiamento del danneggiato, che deve dimostrarsi estraneo alla causazione dell’evento: anch’egli infatti potrebbe aver avuto un ruolo determinante nel verificarsi del danno, e va accertato.

Per cui se è vero che il custode ha la responsabilità di evitare danni cagionati dalla cosa custodita, e anche vero che il danneggiato entrando in contatto con la cosa, deve adottare le dovute cautele idonee ad evitare danni.

Chi è il custode

La figura del custode viene tradizionalmente associata ad una persona che sorveglia i beni, ma in senso più ampio può essere un Ente, un robot oppure una presenza virtuale che, avendo il controllo della cosa, fa in modo di evitare intrusioni, incendi, allagamenti e in generale sinistri e anomalie.

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