La vicenda del ladro che ha minacciato di denunciare la vittima per violazione della privacy a Caerano di San Marco, in provincia di Treviso, ha riacceso il dibattito sull’applicabilità delle norme in materia di protezione della privacy in quei casi in cui a essere violata sia la privacy di un ladro.
Sono in tanti a chiedersi come sia possibile che la vittima di un furto, nel pubblicare le immagini delle telecamere, debba preoccuparsi di coprire il volto del ladro o qualsiasi altro segno che lo renda riconoscibile.
Ebbene, il diritto alla protezione dei dati personali si applica a chiunque, indipendentemente dalla sua condotta. Il diritto alla privacy protegge l’interessato dalla diffusione non autorizzata di informazioni e immagini che lo riguardano, anche se si tratta di un presunto criminale.
Il GDPR stabilisce che la diffusione di dati personali, come un’immagine o un video che rende una persona riconoscibile, deve avere una base giuridica. Questa base può essere il consenso dell’interessato, un obbligo di legge o un legittimo interesse.
Prima di pubblicare le immagini, il titolare del trattamento dei dati deve procurarsi il consenso dell’interessato, questo perché la legge tende a privilegiare la protezione dei dati personali per evitare abusi, vendette private e linciaggi mediatici, ponendo il compito dell’identificazione e dell’arresto dei colpevoli esclusivamente nelle mani delle autorità dello stato.
Le normative sulla privacy in Italia e in altri Paesi non permettono la diffusione di immagini di persone riconoscibili, anche se riprese durante un reato, a meno che non ci sia un’autorizzazione da parte delle autorità competenti.
Solo le forze dell’ordine possono diffondere volti e immagini per agevolare le indagini o per motivi di sicurezza pubblica.
La notizia del furto della bicicletta elettrica e della successiva minaccia di denuncia per la pubblicazione del video ha monopolizzato la scena dei media.
Cosa è successo: A seguito del furto avvenuto all’inizio di agosto, la vittima ha pubblicato sui social le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza installate presso la sua abitazione che mostravano il ladro durante l’esecuzione del reato, per avvertire la comunità e per riavere la bicicletta.
Il video è diventato virale ed è arrivato persino sotto gli occhi del ladro che, riconoscendosi nelle immagini, ha minacciato la vittima del furto di denunciarlo per diffamazione e violazione della privacy.
Perché è successo: Nel caso della vicenda di Caerano di San Marco:
- La vittima non aveva il consenso dell’interessato per la pubblicazione. La sua motivazione, sebbene comprensibile, non rientra tra le eccezioni previste dalla normativa.
- Solo le autorità competenti possono diffondere immagini di presunti criminali in casi specifici per favorire un’indagine o per motivi di sicurezza pubblica.
Cosa prescrive la legge in materia di videosorveglianza
La normativa europea dispone che gli interessati debbano essere consapevoli del fatto che è in funzione un sistema di videosorveglianza. Il Titolare del trattamento è quindi obbligato a produrre un segnale di primo livello, ben visibile agli occhi dell’interessato in modo che possa vederlo prima di entrare nell’area sorvegliata, e un’informativa di secondo livello per l’approfondimento.
Chi non segnala adeguatamente la presenza di un impianto audio visivo è punito con sanzione amministrativa, il cui importo varia da un minimo di € 2.500,00 fino a un massimo di € 36.000,00.
Il decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, in materia di protezione dei dati personali, ha abrogato l’art. 13 D. Lgs. 196/2003, pertanto anche l’attività di registrazione immagini deve essere esercitata nel rispetto della nuova disciplina e opportunamente segnalata con cartelli di avvertimento al pubblico di primo e secondo livello, accessibili e di facile comprensione.
Puoi installare un impianto di videosorveglianza per prevenire reati a condizione che l’interessato sia informato della presenza di apparecchiature destinate alla registrazione delle immagini, mediante un modello di cartello che faccia riferimento al GDPR.
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Quello di Caerano di San Marco non è il primo caso in cui la vittima pubblica le immagini del ladro mentre compie il furto. Nel 2023 una donna di Pino Torinese ha pubblicato il filmato in chiaro ripreso dalle telecamere, in cui si vedono i due ladri che, approfittando della sua assenza e inconsapevoli di essere ripresi, svaligiano la sua casa; e ancora è noto il caso del ristoratore che ha pubblicato i volti delle persone che hanno mangiato nel suo locale e che si sono poi allontanate senza pagare…
Chi pubblica le foto dei ladri senza il loro consenso commette reato?
Le immagini riprese dalle telecamere o da altri sistemi di sicurezza non possono essere diffuse senza il consenso degli interessati, pertanto chi diffonde immagini in chiaro dei ladri mentre rubano, commette il reato di violazione della privacy o di interferenza illecita nella vita privata.
Che uso si può fare delle immagini riprese dalle telecamere o da altri sistemi di sicurezza?
Le immagini possono essere consegnate alle autorità competenti per favorire il corretto svolgimento delle indagini e l’identificazione dei responsabili, ed essere diffuse in rete previo oscuramento del volto e dei segni o caratteristiche peculiari che potrebbero favorirne il riconoscimento.
Ecco perché i video dei “tentativi di intrusione dissuasi” che pubblichiamo in rete, non mostrano i volti dei ladri ma solo la dinamica dell’evento, con il solo scopo di sensibilizzare le persone sul tema “sicurezza” e suggerire loro misure di prevenzione e protezione efficaci!
Le immagini integrali e in chiaro invece sono a disposizione delle autorità competenti su richiesta del proprietario dell’impianto BOR che sporge querela, per favorire lo svolgimento delle indagini e l’individuazione dei responsabili.
L’immagine di repertorio allegata all’articolo, mostra come vanno gestite le immagini della videosorveglianza da pubblicare in rete. Come puoi notare, abbiamo oscurato sia la targa del veicolo, che il presunto ladro ha usato per raggiungere il deposito del supermercato del nostro cliente, sia il volto che era perfettamente riconoscibile, in quanto scoperto.
Di seguito puoi guardare il video dell’evento.
Ecco a te un promemoria di ciò che devi fare prima di rendere pubblica un’immagine generata dai flussi video delle apparecchiature del tuo sistema di sicurezza.

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